
La sentenza n° 7455 del 08.02.2008 della Corte di Cassazione ha ribadito che lo smontaggio di veicoli fuori uso e la commercializzazione dei componenti ancora utilizzabili è da considerarsi attività di smaltimento e recupero dei rifiuti e pertanto deve essere autorizzata. Si chiarisce ulteriormente che l'attività può essere effettuata solamente da chi come gli autodemolitori è in possesso di un'autorizzazione per questo tipo di attività.
Chi effettua lo smontaggio e la commercializzazione dei pezzi di ricambio senza essere autorizzato incorre nel reato definito dall'art. 231 del Dlgs 152/06.
Inoltre se durante lo smontaggio vengono sversati sul suolo liquidi quali ad es. l'olio del motore, anche tale attività è configurabile come reato per danno ambientale.